Comunicazioni obbligatorie su incarichi ai sensi dell'art. 3, commi 18 e 54, della legge 244/2007
L'art. 3 comma 18 prevede che i contratti relativi a rapporti di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarco e del relativo compenso nel sito dell'amministrazione.
L'art. 3 comma 54 prevede inoltre, che le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.